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NEWS LEGALI


PRIVACY - SEMPLIFICAZIONI PER LE AZIENDE

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 5 maggio scorso, è stato approvato lo schema del "decreto per lo sviluppo", che tra le misure per lo sviluppo ed il rilancio dell`economia, contiene anche importanti novità per quanto riguarda l`applicazione della Legge sulla Privacy nelle Imprese.

Innanzitutto stabilisce che "il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell`ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità  amministrativo-contabili, non è soggetto all`applicazione del presente codice" quindi i dati possono essere trattati senza vincoli, purchè si tratti di trattamenti per le normali finalità amministrativo-contabili.

La protezione e la riservatezza dei dati personali è limitata ai cittadini, non sono più necessarie informative e richieste di consenso se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche, esclusivamente per finalità amministrativo-contabili "ai fini dell`applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all`adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all`applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro"

Un`altra importante novità riguarda la gestione dei curricula nel caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati. Soltanto in un momento successivo al primo contatto, il titolare del trattamento sarà tenuto a fornire un`informativa breve contenente gli elementi previsti dall`art. 13.

Ma la maggiore tra le novità introdotte dal Decreto riguarda l`esonero dall`obbligo di predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza)"per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se  extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall`obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento....."

Un`ultima semplificazione introdotta dal Decreto riguarda il marketing cartaceo infatti è consentito l`invio per posta cartacea "di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale" agli abbonati iscritti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico che non abbiano esercitato il diritto di opposizione.


D.LGS. N. 54 DEL 11.04.2011 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2009/48/CE SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Pubblicato maggio 2011

L’obiettivo generale della nuova Direttiva è quello di migliorare la qualità della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, accrescerne l’efficienza, semplificare la disciplina legislativa vigente, nell'interesse degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato. Il rafforzamento dei requisiti di sicurezza sarà garantito attraverso alcuni importanti cambiamenti quali una migliore definizione del campo di applicazione, l’introduzione di alcuni obblighi in capo ai fabbricanti, come ad esempio: 

  • l’effettuazione della valutazione dei rischi per ciascun prodotto immesso sul mercato
  • il rispetto di requisiti più restrittivi di sicurezza chimica dei giocattoli 
  • il rispetto delle precisazioni riguardo all'etichettatura e alle  specifiche prescrizioni per i giocattoli negli alimenti.

In particolare il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli; disciplina la sorveglianza del mercato determinando le tipologie di controlli e provvedimenti che l’autorità di vigilanza può emanare; stabilisce le modalità ai fini dell’autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità.

Scarica la Direttiva 

 

MINISTERO DEL LAVORO : DISCIPLINATE LE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO

Pubblicato maggio 2011

Con Decreto 11 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98, il Ministero del lavoro disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle suddette verifiche.

Come noto, il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro (art. 71, D.Lgs. n. 81/2008), sottopone queste ultime a verifiche periodiche finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di conservazione e manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

La prima di tali verifiche sarà effettuata entro 60 giorni dalla richiesta dell’Inail, le successive, invece, andranno realizzate presso le Asl nel termine di 30 giorni dalla richiesta. 

In particolare, l’azienda, che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro (fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008) ne dà immediata comunicazione all'Inail per consentire la gestione della relativa banca dati: l’Istituto assegna, poi, all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'Inail l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga (allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008), già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Inail.

Scarica il Decreto


DISPOSIZIONE DI LEGGE IN MATERIA DI INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE

E'  entrato in vigore l’art. 42, Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008”) che, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese. In particolare, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a)       la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;

b)       il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio ;

c)       l’eventuale stato di liquidazione della società;

d)       se, in caso di spa o di srl, la società ha un socio unico.

 

Segnaliamo che l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.